Art. 6.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subìto la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.
      2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 3 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.
      3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini sia, eventualmente, nella fase processuale.
      4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3 nonché le modalità di gestione del Fondo.